A stabilirlo è la legge di delegazione europea che all’art. 3 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale), prevede che nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: lett. e) integrare le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo decreto legislativo.”
Da tantissimo tempo si discute in merito all’introduzione, fra i reati presupposto 231, dei cd reati tributari. A dire la verità ci ha provato anche la giurisprudenza di merito con alcune pronunce pionieristiche le cui motivazioni si reggevano sulla leva di alcuni reati affini, come la truffa ai danni dello Stato. Al contrario invece si è comportata la giurisprudenza di legittimità. Attualmente infatti i reati tributari possono essere contestati solamente quando rientrano nel disegno criminoso di cui dall’art. 416 del c.p.
Per il momento la legge di delegazione europea obbliga l’Italia ad introdurre la responsabilità per frodi iva lasciando poi la valutazione sull’opportunità di comprendere tutto il penale tributario. Ciò peraltro dovrà avvenire con tempistiche tutt’altro che bibliche, atteso che il recepimento della direttiva deve avvenire entro il 6 luglio.