Interessante sentenza di un GIP inerente il D.lgs 231/01

Responsabilità degli enti ex d. lgs. 231/2001: la trasmissione al giudice, con il consenso del PM, dell’istanza di patteggiamento interrompe la prescrizione e la successiva cancellazione della società dal registro delle imprese non è ostativa alla sentenza di patteggiamento.
⚖ Segnalo un’interessante sentenza del GIP del Tribunale di Milano con la quale sono stati affermati i seguenti principi di diritto:
✅ analogamente a quanto accade nell’ipotesi di patteggiamento della persona fisica in fase di indagine, la trasmissione al giudice dell’istanza per l’applicazione concordata della sanzione ex art. 63 D.Lgs. n. 231/2001 deve intendersi quale atto idoneo a cristallizzare in via definitiva la contestazione elevata dal pubblico ministero nei confronti dell’ente collettivo (con conseguente interruzione della prescrizione ai sensi del d. lgs. 231/2001);
✅ al fine di impedire che successive iniziative dei soggetti interessati sortiscano l’effetto di paralizzare la risposta dell’ordinamento all’illecito dell’ente, ragioni di sistema impongono di escludere che si possa identificare la mera cancellazione dal Registro delle Imprese quale causa ostativa alla pronuncia di sentenza pregiudizievole nei confronti della società;
✅ in altri termini, la cancellazione dal Registro delle Imprese, qualora susseguente all’addebito definitivamente elevato nei confronti dell’ente, lascerà impregiudicata la possibilità della pronuncia pregiudizievole, cui farà seguito una fase esecutiva inevitabilmente fondata sulla fictio iuris della persistenza in vita del soggetto giuridico.
1669445229927

Fonte: Avv. Guido Stamponi Bassi –