Il Decreto Legislativo 231/2001 ha previsto l’obbligo per le imprese di adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) al fine di prevenire la commissione di reati da parte dei soggetti che operano nell’ambito dell’organizzazione stessa. In particolare, il MOGC deve essere adeguato alla dimensione dell’impresa e alla natura delle attività svolte.
L’Organismo di Vigilanza (OdV) è l’organo preposto alla verifica del corretto funzionamento del MOGC e deve essere dotato di autonomia e indipendenza rispetto all’organizzazione, nonché di competenze tecniche e professionali adeguate.
Nelle piccole imprese, la struttura dell’OdV può essere diversa rispetto a quella delle grandi imprese. In genere, nelle piccole imprese l’OdV è costituito da una o poche persone, a seconda della complessità dell’organizzazione.
L’OdV nelle piccole imprese deve svolgere le stesse attività di verifica previste per le grandi imprese, ma con modalità più snelle e semplici. In particolare, l’OdV deve verificare la corretta applicazione del MOGC, individuare i rischi di commissione di reati, verificare la corretta attuazione delle attività di prevenzione e la documentazione.
L’OdV nelle piccole imprese può essere costituito da un dipendente interno all’organizzazione, purché dotato di autonomia e indipendenza rispetto alle funzioni svolte. In alternativa, l’impresa può affidare l’incarico di OdV a un professionista esterno, con l’obbligo di designare un sostituto in caso di impedimento.
L’importante è che l’OdV sia dotato delle competenze tecniche e professionali necessarie per svolgere le attività di verifica in modo adeguato e che sia in grado di adattarsi alle specificità dell’organizzazione.
L’Organismo di vigilanza nelle piccole imprese secondo la UNI/PdR 138:2023
Il d.lg. 231 consente che, negli “enti di piccole dimensioni”, le funzioni di OdV possano essere svolte direttamente dall’organo amministrativo.
Ferma restando tale possibilità, la Prassi propone anche altre soluzioni, che garantiscono maggiormente i requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità dell’OdV che l’organo amministrativo dell’impresa deve attentamente valutare al fine di rafforzare la tenuta del Modello stesso.
Le soluzioni ragionevolmente ipotizzabili per la composizione dell’OdV in una micro o piccola impresa sono essenzialmente le seguenti:
a) le funzioni di OdV sono assegnate all’organo amministrativo, come consentito dal d.lg. 231/2001; a questi fini, la PdR richiede che l’organo amministrativo si impegni a partecipare periodicamente a corsi di formazione sui temi della responsabilità da reato degli enti.
b) le funzioni di OdV sono assegnate ad un consulente esterno con adeguata professionalità sulla materia;
c) le funzioni di OdV sono assegnate al sindaco unico, ove nominato.
È opportuno ricordare che la nomina del sindaco unico o del revisore è obbligatoria se la società:
– è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
– controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
– ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità
d) le funzioni di OdV sono assegnate al responsabile del sistema di gestione aziendale eventualmente adottato dall’impresa.
È comunque rimessa alla valutazione dell’organo amministrativo l’istituzione di un OdV con composizione collegiale.
Se la Società intende istituire un OdV collegiale può optare per una combinazione delle figure sopra indicate, per esempio:
a) organo amministrativo e sindaco unico;
b) organo amministrativo e consulente esterno;
c) consulente esterno e responsabile SGA;
d) sindaco unico e consulente esterno.